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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 58

    Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.

    L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle [inumidendone la parte gommata] [*]. Di queste operazioni, il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] [*] e pone la scheda stessa nell'urna.

    Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

    Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero] [*] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

    Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

    [*]Il sesto comma dell'art. 58 è stato abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.